Capo V del decreto legislativo 150/2009 - Sanzioni
disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
aggiornamento: 27 settembre 2009
DECRETO LEGISLATIVO
27 ottobre 2009, n. 150
(omissis)
CAPO V
Sanzioni disciplinari
e responsabilità dei dipendenti pubblici
Art. 67
Oggetto e finalità
In attuazione
dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente
Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al
fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di
contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
Resta ferma la devoluzione al giudice
ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni
disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
Nota all'art. 67:
Per il riferimento all'art. 7, della già citata legge n. 15
del 2009 vedasi in note all'art. 1.
Per il riferimento all'art. 2, del già citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 vedasi in note all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 63, del già citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro).
Sono devolute al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di
lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine
rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della
decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al
giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia
non è causa di sospensione del processo.
Il giudice adotta,
nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,
costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le
sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che
l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno
anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
Sono devolute al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative
a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali,
dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui all'art. 40 e seguenti del presente decreto.
Restano devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie
relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3, ivi comprese quelle attinenti
ai diritti patrimoniali connessi.
Nelle controversie
di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'art. 64, comma 3, il ricorso per
cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40.».
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici
Art. 68
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di
conciliazione
L'articolo 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative).
Le disposizioni
del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339
e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro
di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2.
Ferma la
disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e
contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106
del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo,
la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai
contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua
affissione all'ingresso della sede di lavoro.
La contrattazione
collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti
collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i
quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione
dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione
concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie
diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per
l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I
termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura
della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione
con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
Fermo quanto
previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al
dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le
disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le
determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale
o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici
Art. 69
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
Dopo l'articolo 55
del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare).
Per le infrazioni
di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori
al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il
responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le
disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha
qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si
svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
Il responsabile,
con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche
in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti
punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo
periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto
l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine
fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una
memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare
motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo
l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile
della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del
procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere
disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei
termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio
del diritto di difesa.
Il responsabile
della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli
atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il
predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo
quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di
quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre
dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla
data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione,
mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta
comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta,
per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
Ogni comunicazione
al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea
casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni
successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare,
altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del
fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di
accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di
termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
Nel corso
dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti
disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni
o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività
istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento
dei relativi termini.
Il lavoratore
dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento
disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni
false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione
di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito
contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
In caso di
trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è
applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione
dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
In caso di
dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione
del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le
disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte
ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale).
Il procedimento
disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai
quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza
del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui
all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del
procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo
55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare
complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando
all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino
al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o
altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
Se il procedimento
disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente
non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non
lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il
termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale,
riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto
conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
Se il procedimento
disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento
disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio
penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza
irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in
sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata
applicata una diversa.
Nei casi di cui ai
commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o
riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione
dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa
o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare
competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo
55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare).
Ferma la
disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica
comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
falsa
attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
assenza priva
di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel
corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di
assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
ingiustificato
rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze
di servizio;
falsità documentali
o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto
di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
reiterazione
nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
condanna
penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di
lavoro.
Il licenziamento
in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo
è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione
stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
Nei casi di cui al
comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.
Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni).
Fermo quanto
previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella
commissione del delitto.
Nei casi di cui al
comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le
relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
La sentenza
definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al
comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione
dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa
o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si
applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né
oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte
pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per
l'esercizio dell'azione disciplinare).
La condanna della
pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione,
da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per
l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad
un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
Fuori dei casi
previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza
professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del
procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei
suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo
34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare
stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale
ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il
lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
Il mancato
esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al
ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o
a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o
manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese
rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità
dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione
alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata
attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello
spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti
non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
La responsabilità
civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a
profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del
procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai
casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze).
Nell'ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in
ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
In tutti i casi di
assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia,
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite
per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le
medesime modalità, all'amministrazione interessata.
L'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e
le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con
le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'inosservanza
degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica
concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce
illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della
sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con
le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
L'Amministrazione
dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente
anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore,
entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono
stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
Il responsabile
della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente
preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive
competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in
particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al
riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica).
Nel caso di
accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione
può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
la procedura
da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
la possibilità
per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente
interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di
adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa
dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata
presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di
giustificato motivo;
gli effetti
sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera
b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati
dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
la possibilità,
per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato
rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con
il pubblico).
I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono
tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
Dall'obbligo di
cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione
sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse
attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su
proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici
Art. 70
Comunicazione della sentenza
Dopo l'articolo
154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
Art. 154-ter
(Comunicazione della sentenza).
La cancelleria
del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore
dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo
all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia
integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate
con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
entro trenta giorni dalla data del deposito.».
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici
Art. 71
Ampliamento dei poteri ispettivi
All'articolo 60
del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è
istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette
dipendenze del Ministro delegato.
L'Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai
principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività
con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle
procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri
disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle
proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che
opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le
predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di
dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale
si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per
l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto
conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale
dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa
presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti
delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione,
ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori,
nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno
l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale
della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».
Nota all'art. 71:
Si riporta il testo dell'art. 60, del già citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro).
Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in
servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro
evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora,
altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e
prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
Le amministrazioni
pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei
conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed
inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il
personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i
risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per
ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli
atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa
relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce,
l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni
previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia
e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI),
all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.
Gli enti pubblici
economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli
enti e le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
La Corte dei conti
riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e
delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con
apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa
richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a
cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri
dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei
conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le
amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma
3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni
di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui
all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è
istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette
dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla
conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon
andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle
riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle
disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei
risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche
ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato
può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad
essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si
avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti
del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o
comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, comma 7, del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in
particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di
collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53. L'Ispettorato,
inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e
riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione
degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono
obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e
delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'art. 55, per l'amministrazione
medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di
denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità
riscontrate.».
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici
Art. 72
Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
articolo 71,
commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
articoli da
502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l'articolo 56
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
All'articolo 5,
comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.
Nota all'art. 72:
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5, della legge 27
marzo 2001, n. 97, così come modificato dal presente decreto legislativo:
«4. Salvo quanto disposto dall'art. 32-quinquies del codice
penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei
confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'art. 3, ancorché a pena
condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può
essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento
disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione,
proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della
sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento
disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, [salvi termini
diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,] entro
centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo
quanto disposto dall'art. 653 del codice di procedura penale.».
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici
Art. 73
Norme transitorie
Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità,
l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di
disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti
dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta
giorni decorrente dalla predetta data.
L'obbligo di
esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo
55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto
dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di
legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole
amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti
i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al
primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 73:
Per il riferimento all'art. 2, del già citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, vedasi in note all'art. 1.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 74
Ambito di applicazione
Gli articoli 11,
commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68,
69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata
dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, letterel)
edm), della Costituzione.
Gli articoli 3, 4,
5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e
2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di
diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi
generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali,
anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti
di rispettiva competenza.
Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in
attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e
modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente
decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in
considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli
articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di
ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua
ad applicarsi la normativa previgente.
Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di
applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al
personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica
e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta
comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14
nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale.
Le disposizioni
del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative
norme di attuazione.
Nota all'art. 74:
Per il riferimento all'art. 117 della Costituzione, vedasi
in note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:
«Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la
imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
Per il riferimento all'art. 2, della già citata legge n. 15
del 2009, vedasi in note all'art. 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 ottobre 2009
Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica
Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Renato Brunetta
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Giulio Tremonti
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Angelino Alfano
[pubblicazione del 4 dicembre 2009]